Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 36 -

Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 36

Nuova disciplina delle acquisizioni in economia di beni e di servizi. Abrogazione della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8).

(B.U. del 24 gennaio 2012, n. 4)

(Abrogata dall'art.10, comma 3, lettera b), della L.R. 2 agosto 2016, n. 16.)

[Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina il ricorso al sistema di acquisizione in economia di beni e di servizi da parte della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), di seguito denominato Codice dei contratti, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli acquisti effettuati con la cassa economale.

3. Gli enti locali e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione individuano, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e regolamentare, i casi e le modalità procedurali di acquisizione in economia di beni e di servizi, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e dei limiti di valore della soglia comunitaria.

Art. 2

(Modalità di acquisizione in economia)

1. Le acquisizioni in economia di beni e di servizi possono essere effettuate:

a) in amministrazione diretta;

b) mediante cottimo fiduciario.

2. Sono in amministrazione diretta le acquisizioni effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale dell'Amministrazione regionale, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

Art. 3

(Limiti di applicazione)

1. Il sistema di acquisizione in economia è utilizzabile per l'acquisto di beni e di servizi che presentano caratteristiche tali da rendere impraticabile, antieconomico o pregiudizievole il ricorso alle ordinarie procedure di appalto ad evidenza pubblica.

2. L'acquisizione in economia di beni e di servizi è consentita per importi non superiori alla soglia comunitaria, fatto salvo quanto previsto all'allegato A, tabella II, lettera m).

3. Ai fini del calcolo del valore stimato delle acquisizioni in economia di beni e di servizi, si applica quanto previsto dall'articolo 29 del Codice dei contratti.

4. Per gli interventi in amministrazione diretta il limite di spesa è di 40.000 euro.

5. La soglia comunitaria di cui al comma 2 è adeguata, in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28 del Codice dei contratti, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 del medesimo Codice.

6. E' fatto divieto di frazionare artificiosamente l'acquisizione di beni e servizi aventi carattere di unitarietà allo scopo di sottoporla alla disciplina della presente legge.

7. Ove per l'acquisizione di beni e di servizi non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri qualità-prezzo contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000), sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Art. 4

(Responsabile del procedimento)

1. Per le acquisizioni in economia di beni e di servizi il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti, è il dirigente della struttura preposta all'acquisto del bene o del servizio che può svolgere i propri compiti anche delegando singole fasi del procedimento al responsabile dell'istruttoria di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Il responsabile del procedimento svolge, di norma, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'articolo 14.

Art. 5

(Tipologia di beni e di servizi)

1. E' ammesso il ricorso alle procedure di acquisizione in economia per le tipologie di beni e di servizi di cui all'allegato A.

2. L'elenco dei beni e dei servizi di cui all'allegato A può essere modificato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Il ricorso alla procedura di acquisizione in economia è altresì consentito nelle ipotesi previste dall'articolo 125, comma 10, del Codice dei contratti, per qualsiasi tipologia di bene o di servizio, nei limiti di importo di cui all'articolo 3.

Art. 6

(Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario)

1. L'acquisizione in economia di beni e di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro può essere effettuata tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistano in tale numero soggetti idonei, selezionati tramite indagini di mercato ovvero attraverso un elenco di operatori economici costituito ai sensi dell'articolo 125, commi 8 e 12, del Codice dei contratti.

2. L'indagine di mercato di cui al comma 1 è svolta, di norma, tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, per un periodo non inferiore a dieci giorni. L'avviso deve riportare i requisiti minimi che devono essere posseduti dagli operatori economici per poter essere invitati a presentare l'offerta e la descrizione degli elementi essenziali della procedura accompagnata dall'invito a prendere contatti con il responsabile del procedimento.

3. Per le acquisizioni in economia di beni e di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, il responsabile del procedimento può procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti.

4. In caso di affidamento diretto, il responsabile del procedimento, prima di procedere all'affidamento, valuta la congruità dell'offerta in relazione ai prezzi di mercato.

5. Il responsabile del procedimento assicura, in ogni caso, che le procedure in economia avvengano nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, contemperando, altresì, l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le ulteriori modalità procedurali per lo svolgimento della procedura di cottimo fiduciario.

Art. 7

(Contenuto della lettera d'invito)

1. Per procedere all'acquisizione in economia di beni e di servizi, il responsabile del procedimento procede alla consultazione degli operatori selezionati mediante lettera di invito che deve riportare:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;

b) le eventuali garanzie richieste;

c) il termine di presentazione delle offerte;

d) il periodo, in giorni, di validità delle offerte;

e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

f) il criterio di aggiudicazione prescelto;

g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione, nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

i) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del Codice dei contratti e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»);

j) l'obbligo per l'operatore economico di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

k) l'indicazione dei termini di pagamento;

l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei medesimi.

2. La lettera di invito di cui al comma 1 riporta, ove necessario, le indicazioni in merito agli oneri di sicurezza e al documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Art. 8

(Requisiti degli operatori economici)

1. Gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisizione in economia di beni e di servizi devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e d'idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del Codice dei contratti. I predetti operatori devono inoltre essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, qualora ritenuti necessari, secondo la natura, la quantità, la qualità, l'importanza e l'uso delle forniture o dei servizi.

2. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della l.r. 19/2007. All'affidatario è richiesta la documentazione probatoria della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarata.

3. Per le acquisizioni in economia di beni e di servizi fino a euro 20.000, l'accertamento dei requisiti di ordine generale è effettuato mediante controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 19/2007.

4. Il contratto, nelle forme previste dall'articolo 12, deve essere stipulato successivamente alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali in capo all'affidatario.

Art. 9

(Criteri di selezione delle offerte)

1. Nelle procedure di acquisizione in economia di beni e di servizi la migliore offerta è selezionata con uno dei seguenti criteri:

a) prezzo più basso;

b) offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Il responsabile del procedimento sceglie il criterio più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto e indica nella lettera di invito il criterio applicato per la selezione dell'offerta.

3. Nel caso in cui venga applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la lettera di invito precisa i criteri di valutazione, con i relativi pesi, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

4. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è demandata ad apposita commissione giudicatrice.

Art. 10

(Pubblicità e comunicazioni)

1. Le procedure di acquisizione in economia di beni e di servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti per gli appalti di servizi e di forniture sotto soglia.

2. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiori ai 20.000 euro è comunque soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

3. L'elenco degli affidamenti per l'acquisizione di beni e di servizi avvenuti nel corso di ogni anno, comprendente il nominativo delle ditte aggiudicatarie, la natura dei beni e servizi affidati e l'importo degli stessi è comunicato, per informazione, unitamente alla lista dei buoni d'ordine emessi ai sensi dell'articolo 13, entro il 31 marzo dell'anno successivo, alla Commissione consiliare competente.

Art. 11

(Garanzie)

1. Per le acquisizioni in economia di beni e di servizi possono essere richieste, a discrezione del responsabile del procedimento, tenuto conto della tipologia, del valore e della natura della prestazione, cauzioni provvisorie e definitive in conformità a quanto previsto dagli articoli 75 e 113 del Codice dei contratti.

Art. 12

(Formalizzazione del contratto)

1. Il responsabile del procedimento, ad avvenuta individuazione del soggetto affidatario, stipula il relativo contratto in forma di scrittura privata ovvero a mezzo corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile.

2. La formalizzazione del rapporto contrattuale deve essere coerente con il contenuto della lettera d'invito e del capitolato.

Art. 13

(Buoni d'ordine)

1. In caso di amministrazione diretta, il responsabile del procedimento, per acquisizioni di beni e di servizi in pronta consegna, può emettere buoni d'ordine datati e numerati progressivamente.

Art. 14

(Direttore dell'esecuzione del contratto)

1. Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

2. Il direttore dell'esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del soggetto affidatario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. A tal fine, il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal Codice dei contratti e dal d.P.R. 207/2010, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Art. 15

(Varianti in corso di esecuzione del contratto)

1. Qualora nel corso del cottimo fiduciario si verifichino circostanze impreviste che richiedano variazioni alle prestazioni, il responsabile del procedimento può chiedere al soggetto affidatario una variazione in aumento o in diminuzione della fornitura o del servizio nella misura massima di un quinto dell'importo di affido, fermo restando il rispetto delle soglie previste all'articolo 6 e all'allegato A, tabella II, lettera m).

Art. 16

(Verifica di conformità)

1. I beni e i servizi acquisiti con le procedure di cui alla presente legge sono soggetti alla verifica di conformità al fine di accertare l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.

2. La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dal termine finale di esecuzione della prestazione, o dal diverso termine previsto dal contratto, dal direttore dell'esecuzione ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità in relazione alla particolare complessità della prestazione, da altro soggetto esterno appositamente nominato in base alla normativa vigente.

3. Qualora le particolari caratteristiche del bene o del servizio non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, il direttore dell'esecuzione effettua adeguati controlli a campione.

4. In caso di frazionamento della prestazione del contratto è possibile attestare la verifica di conformità separatamente per ciascuna parte funzionalmente autonoma.

5. Le acquisizioni in economia di importo inferiore a 5.000 euro, al netto degli oneri fiscali, non sono soggette alla verifica di cui al presente articolo.

Art. 17

(Pagamenti)

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data di conclusione della verifica di conformità di cui all'articolo 16, ovvero, se successivi, dalla data di presentazione delle fatture.

Art. 18

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 16 giugno 2005, n. 13;

b) l'articolo 35 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34;

c) l'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4;

d) l'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34.

Art. 19

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge viene fatto rinvio alle disposizioni del Codice dei contratti e del d.P.R. 207/2010.

Art. 20

(Disposizioni transitorie)

1. La presente legge si applica alle procedure di acquisizione in economia di beni e di servizi avviate successivamente alla data di entrata in vigore della medesima.

2. I regolamenti degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che disciplinano le acquisizioni in economia di beni e di servizi, continuano a trovare applicazione se compatibili con i principi di cui alla presente legge.

Allegato A

(articolo 5, comma 1)

Tabella I

BENI

a) arredi, mobili, impianti tecnici e attrezzature in genere;

b) fotocopiatori, telefax, macchine da calcolo, da stampa, per riproduzione e trattamento dei testi, relativi accessori e materiale di consumo, apparecchiature tecniche, comprese quelle di videoproiezione e di registrazione audio-video, sistemi software, materiale informatico in genere, impianti telefonici e di telecomunicazione in genere;

c) materiale di cancelleria, carta, materiali di consumo per il funzionamento degli uffici;

d) libri, riviste, giornali e pubblicazioni, abbonamenti a quotidiani, periodici, banche dati e ad agenzie di informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico;

e) materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica e cianografica, legatoria, cinematografia, fotografia, manifesti, locandine altri materiali per la diffusione e la comunicazione istituzionale;

f) vestiario di servizio e dispositivi di protezione per i dipendenti;

g) autoveicoli, motoveicoli e macchine operatrici;

h) combustibili per il riscaldamento degli immobili;

i) carburanti per autotrazione, lubrificanti, materiali di ricambio e accessori per i mezzi in dotazione;

j) materiale didattico, sussidi scolastici, attrezzature e materiali tecnici e scientifici da laboratorio;

k) medicinali e reagenti;

l) attrezzature ed impianti destinati alla trasformazione dei prodotti agricoli;

m) attrezzature per mense;

n) coppe, medaglie, targhe ed altri beni necessari alla realizzazione di eventi promossi o partecipati dall'Amministrazione regionale o a fini di rappresentanza e ospitalità;

o) armamenti e strumentazioni per il personale del Corpo forestale valdostano;

p) strutture per il ricovero di mezzi e attrezzature;

q) segnaletica e arredo urbano;

r) prodotti per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli arredi;

s) piccoli macchinari, attrezzature ed utensili da lavoro escluso uso sanitario, ferramenta, materiali per l'edilizia, estintori ed attrezzature antincendio. (1)

Tabella II

SERVIZI

a) servizi di manutenzione e di riparazione dei beni di cui alla tabella I, lettere a), b), g), j), l), m), o) e p);

b) servizi di nolo di mezzi, automezzi e di attrezzature in genere;

c) servizi informatici: consulenza, sviluppo e aggiornamento di software, internet e supporto, servizi telematici, gestione e manutenzione siti web istituzionali;

d) servizi di editoria, stampa e distribuzione, fotografia, tipografia, litografia, rilegatura, trascrizione;

e) servizi bancari e assicurativi;

f) servizi postali e di telecomunicazione;

g) servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione di locali, infrastrutture e mezzi, raccolta, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali e pericolosi ed altri servizi analoghi;

h) servizi di ricerca, di restauro, di analisi e prove in sito e in laboratorio;

i) servizi per la realizzazione di azioni promozionali, pubblicitarie, di marketing e di comunicazione istituzionale;

j) servizi di formazione e per la realizzazione di eventi e di concorsi promossi o partecipati dalla Regione;

k) servizi per lo svolgimento di attività connesse all'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

l) servizi per la rappresentanza e l'ospitalità;

m) servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, come definiti dall'articolo 252 del d.P.R. 207/2010, ivi compresi i servizi attinenti all'urbanistica e all'architettura paesaggistica, di importo non superiore a 40.000 euro;

n) servizi di cui all'allegato IIB del Codice dei contratti.]

(1) La lettera s) della Tabella I è stata aggiunta dalla deliberazione della Giunta regionale n. 890 del 12 giugno 2015.